CONFERMATO QUANTO PRECISATO NEL COMUNICATO UIL
IN MERITO AL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO
E AI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI PER ASSISTENZA DISABILI GRAVI
Permessi retribuiti Legge 104/92
Nell’ipotesi di utilizzo nel mese sia dei permessi retribuiti orari che dei permessi a giorni per assistenza disabili gravi previsti dalla Legge 104/92, al fine di fruire di tre giorni al mese, nelle giornate in cui il lavoratore è assente per l’intera giornata dal monte ore complessivo vengono decurtate sei ore a copertura dell’intera giornata lavorativa. È in fase di adeguamento la procedura IrisWeb, in caso di utilizzo misto nel mese di ore/giorni dei permessi L.104/92, per il calcolo della decurtazione di sei ore per una giornata di permesso. Nel frattempo per chi usufruisce di tale permesso in modalità mista sarà effettuato manualmente un adattamento di IrisWeb.
Congedo straordinario retribuito D.Lgs n.151/2001
Il congedo straordinario retribuito, comma 5bis dell’art.42 del D.Lgs n.151/2001 – come introdotto dall’art.4, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 luglio 2011 n.119, è di 2 anni per ogni persona portatrice di handicap grave, con il presupposto che per usufruire di tale congedo vi sia la convivenza (intesa come residenza) con l’assistito.
LEGGE 104/92 E D.LGS N.151/2001
PRECISAZIONI IN MERITO AL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO
E AI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI PER ASSISTENZA DISABILI GRAVI
A seguito di alcune segnalazioni pervenute la UIL FP ritiene utile fornire ai dipendenti alcune precisazioni in merito agli istituti in oggetto.
La normativa italiana sancisce il diritto per il lavoratore dipendente al congedo straordinario retribuito per non oltre due anni per l’assistenza a ciascuna persona portatrice di handicap, per espressa, testuale voluntas legis riportata nel comma 5bis dell’art.42 del D.Lgs n.151/2001 – come introdotto dall’art.4, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 luglio 2011 n.119.
Oltre a ciò – a rafforzare tale disposto – è intervenuta sul tema anche copiosa ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito che ha chiarito come il congedo spetti per ciascun disabile della cui assistenza sia gravato il lavoratore dipendente (es.: Cassazione civ. n.26605/2020; Cassazione civ. n.11126 del 19.4.2019; Cassazione civ. n.11031/2017), e non soltanto due anni di aspettativa in tutto l’ arco di vita lavorativa.
Il congedo straordinario retribuito per assistenza disabili gravi è, quindi, di 2 anni per ogni persona portatrice di handicap grave, con il presupposto che per usufruire di tale congedo vi sia la convivenza (intesa come residenza) con l’assistito.
Per quanto attiene, inoltre, i permessi retribuiti mensili per assistenza disabili gravi previsti dalla Legge 104/92 il calcolo delle ore decurtate dal monte ore mensile nel caso di utilizzo misto ore/giorni va effettuato in base a quanto chiarito dall’Aran.
Secondo l’Aran, infatti, in base all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 al lavoratore che si assenta per l’intera giornata vanno decurtate dal computo del monte ore sei ore, indipendentemente dall’orario teorico di lavoro previsto. Le indicazioni valgono sia per il personale ministeriale che degli enti locali.
L’articolo 33, comma 1, del contratto del 21 maggio 2018 stabilisce che «i dipendenti hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite di 18 mensili». La possibilità di fruizione dei permessi a giorni o a ore nasce dalla
Ente Regione Piemonte
normativa legale. La contrattazione nazionale ha determinato il numero massimo di ore mensile applicando l’equivalenza: un giorno corrispondente a sei ore.
Per i tecnici dell’Aran, nell’ipotesi di utilizzo nel mese sia dei permessi orari che dei permessi a giorni, al fine di fruire di tre giorni al mese, nelle giornate in cui il lavoratore è assente per l’intera giornata dal monte ore complessivo andranno decurtate in ogni caso sei ore a copertura comunque dell’intera giornata lavorativa.
Atteso che, tra l’altro in analogia, nel nuovo CCNL del 23.02.2026, sia per i permessi orari di cui all’art. 32, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 33, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è prevista la possibilità della fruizione degli stessi su base giornaliera o oraria e che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
La UILFP, da sempre, ritiene fondamentale tutelare, senza alcuna discriminazione, tutti i soggetti fragili, nonché coloro i quali sono concretamente coinvolti nella cura ed assistenza di familiari, ed al fine di consentire la piena, estensiva e solidale conoscenza dell’applicazione degli istituti previsti a protezione del lavoratore che di tale cura ed assistenza si debba necessariamente far carico chiede all’Amministrazione che tali informazioni siano inserite sulla INTRANET regionale della Giunta e del Consiglio, come “news” e nella sezione relativa alle aspettative/congedi. Si suggerisce, altresì, di aggiornare la modulistica relativa ai citati permessi e congedo, in quanto trattasi di semplice comunicazione e non di autorizzazione, cosa che prolunga i tempi dell’iter burocratico, soprattutto nel caso di prolungamenti di congedi in essere.


